Associazione delle Residenze Socio-Sanitarie della provincia di Cremona A.R.SA.C.
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Durata
E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione delle Residenze Socio-Sanitarie della provincia di Cremona (A.R.SA.C.). L’Associazione è regolamentata dalle norme legislative in materia e da quanto previsto dal presente Statuto. Essa è a tempo indeterminato e potrà aderire ad altre forme associative in ambiti territoriali sovra-provinciali, che perseguano scopi non contrastanti quelli propri.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione ha funzioni di rappresentanza delle Fondazioni, delle ASP e degli altri Enti che si occupano dei problemi connessi alla non autosufficienza. Si propone di assolvere una funzione di coordinamento tra gli aderenti, elaborando e promuovendo proposte e politiche comuni, per conseguire un’attività omogenea e coerente con le logiche della cittadinanza e dello sviluppo sostenibile del sistema socio-sanitarlo cremonese, Tutela e rappresenta gli interessi degli Associati nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le organizzazioni delle forze sociali e sindacali e gli altri attori del territorio. In tale contesto stimolerà la sottoscrizione di intese e protocolli a tutela degli Associati. Promuove la qualità crescente dei servizi e degli interventi in un quadro di sviluppo della comunità locale e si ispira ai criteri di appropriatezza, di efficacia, di efficienza e di solidarietà. Fornisce consulenza di carattere generale in materia legale, amministrativa, fiscale e di organizzazione e gestione delle strutture socio-assistenziali. Promuove la qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale degli Enti Associati. Assicura una puntuale informativa agli Associati nel merito delle singole iniziative promosse a norma di Statuto; Promuove sinergie per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in forma collaborativa a favore degli Associati. Può sottoscrivere accordi sindacali integrativi o per materie o per comparto contrattuale. In assenza di un unico contratto di comparto, i soci, all’interno dell’Associazione e con delibera presidenziale, si possono organizzare in comparti contrattuali. l soci sono liberi di aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza a qualsiasi titolo costituite ed organizzate sul territorio. Ogni socio può applicare nella propria struttura il CCNL che ritiene più confacente alla sua organizzazione produttiva e al suo stato giuridico.
Art. 3 – Impegni degli Associati
Le attività, i programmi e le finalità degli Associati, ferma restando la loro autonomia, devono essere coerenti con l’art. 2 delle Statuto e con gli indirizzi approvati dall’Assemblea. A tal fine l’Associazione promuove il valore dell’appartenenza comune. Il socio è impegnato: a trasmettere all’ Associazione le informazioni necessarie al ruolo di coordinamento e di proposta per le iniziative di interesse comune. L’ Associazione garantisce la riservatezza in merito alle informazioni ricevute e a socializzare le proprie esperienze in un rapporto paritario di scambio di informazioni fra gli Associati. a mantenere con l’Associazione un vincolo solidaristico.
Art. 4 – Quota sociale e contributi
l mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, annualmente stabilite dall’Assemblea unitamente alle modalità di versamento, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea stessa o erogati da Enti Pubblici e privati o da persone fisiche. La quota associativa viene determinata in rapporto al numero dei posti Ietto attivati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale viene stabilita la quota. L’ Associato che non sia in regola con i pagamenti non potrà usufruire dei diritti a lui spettanti e sarà considerato a tutti gli effetti moroso, qualora sia in ritardo con il pagamento per il periodo di un anno.
Art. 5 – Termine di appartenenza all’ Associazione
L’appartenenza all’Associazione ha termine:
- per recesso, qualora l’Associato deliberi, nei modi di legge, di recedere dall’Associazione e comunichi la decisione all’Associazione entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello dal quale ha effetto il recesso;
- per estinzione dell’Associazione;
- per decadenza a seguito di inadempienza degli obblighi assunti a norma di Statuto nei confronti dell’ Associazione o per morosità protratta per un biennio.
Art. 6 – Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Presidente dell’ Associazione
- L’Ufficio di Presidenza
- Il Revisore dei Conti
Le prestazioni rese dai componenti degli Organi sociali non danno titolo a indennità o compensi, salvo il rimborso delle spese forzose, fatta eccezione per il Revisore dei Conti, remunerato secondo le spettanze libero professionali. Il Presidente, l’Ufficio di Presidenza e il Revisore dei Conti durano in carica tre anni. In caso di scadenza anticipata inizia un nuovo triennio, fatta eccezione per la sostituzione di singoli componenti dell’Ufficio di Presidenza. I sostituti cesseranno il mandato alla scadenza naturale dell’ Organo collegiale. Il Presidente e i membri dell’Ufficio di Presidenza sono rieleggibili nello stesso ruolo per due mandati consecutivi ed interi.
Art. 7 – Costituzione dell’ Assemblea
L’Assemblea è formata dal legale rappresentante di ogni Ente Associato o da altro Amministratore appositamente delegato. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Durante le sedute il legale rappresentante può essere coadiuvato da dirigenti dei proprio Ente. L’ Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati, i quali sono obbligati a rispettare le deliberazioni legittimamente assunte.
Art. 8 – Competenze dell’ Assemblea
Spetta all’Assemblea:
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri di sua competenza dell’Ufficio di Presidenza;
- nominare il Revisore dei Conti;
- approvare il Piano Previsionale ed il Conto Consuntivo;
- determinare la quota associativa annuale;
- definire annualmente le direttive generali concernenti le diverse attività che l’Associazione è chiamata a svolgere in conformità agli scopi statutari, sulla base del programma predisposto dall’Ufficio di Presidenza;
- deliberare, anche mediante affidamento di consulenze, l’esecuzione di studi e ricerche in materie concernenti l’attività svolta dagli Associati, che implichino oneri a carico del bilancio;
- accertare e deliberare i casi di decadenza degli Associati.
- stipulare, modificare, rinnovare i contratti di gestione, di affitto e di locazione di immobili, attrezzature, macchine e impianti; di forniture; di appalto; di conti correnti bancari, nonché ogni contratto ritenuto utile per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, autorizzando il Presidente alle conseguenti sottoscrizioni;
- deliberare, a maggioranza assoluta degli Associati, le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la sua liquidazione, nonché le modalità di devoluzione dei beni nel caso di estinzione;
- deliberare l’accoglimento di nuove adesioni all’Associazione, nonché in merito all’adesione a forme associative di ambito territoriale sovra-provinciale, che perseguano finalità analoghe agli scopi dell’Associazione.
- stabilire la sede operativa dell’Associazione.
Art. 9 – Funzionamento dell’ Assemblea
L‘Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno quattro volte l’anno, nonché a richiesta scritta di almeno cinque legali rappresentanti degli Enti Associati. L’avviso di convocazione dell’Assemblea è inviato con procedura informatica o mediante lettera raccomandata spedita a tutti gli Associati almeno sette giorni prima della riunione, specificando ora, giorno e luogo di convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo degli Associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente deIl’Associazione e di ogni riunione viene redatto verbale di sintesi firmato dal Presidente dell’ Assemblea e dal Segretario Verbalizzante. Ogni deliberazione dell’Assemblea deve essere presa a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
Art. 10 – Elezione del Presidente
Il Presidente viene eletto dai componenti dell’Assemblea, tra gli Amministratori degli Enti Associati. In prima convocazione l’elezione è valida con l’intervento di almeno i 2/3 dei componenti l’Associazione e qualora il candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati è risultato eletto, si procederà, nella stessa adunanza, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto chi riporterà il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano di età. Qualora in prima convocazione l’adunanza non sia valida per mancanza del numero legale dei 2/3 dei componenti, l’elezione del Presidente è rinviata ad altra seduta di seconda convocazione, da tenersi, possibilmente, entro quindici giorni, che è valida con la presenza di almeno la meta più uno dei componenti l’Assemblea. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procederà ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti resterà eletto il più anziano di età.
Art. 11 – Competenze del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne rappresenta l’unità; sovrintende all’attività operativa dell’Associazione, seguendo gli indirizzi e i programmi di lavoro definiti dall’Assemblea. Cura i rapporti con tutti gli Associati e con gli organismi politico-istituzionali, sindacali, economici e finanziari che abbiano relazioni con l’Associazione. Gestisce i rapporti con gli organismi regionali e nazionali ai quali l’Associazione aderisce.
Inoltre esercita le seguenti competenze:
- convoca l’Assemblea, ne fissa l’Ordine del Giorno e la presiede;
- convoca e presiede l’ Ufficio di Presidenza
- nomina due componenti dell’Ufficio di Presidenza, in modo da garantire la rappresentanza delle strutture dei tre distretti socio—sanitari e della loro diversa tipologia;
- tra i membri dell’Ufficio di Presidenza nomina il Vicepresidente;
- può attribuire deleghe operative ai singoli componenti dell’ Ufficio di Presidenza e costituire gruppi di studio e di lavoro;
- sottoscrive i contratti e ogni altro atto approvato daIl’ Assemblea e dall’ Ufficio di Presidenza;
- nomina il Segretario dell’Associazione, che verbalizza le riunioni dell’Assemblea e dell’ Ufficio di Presidenza e cura insieme al Presidente i rapporti con gli Associati;
- dà esecuzione alle delibere adottate dall’Assemblea;
- fà predisporre il Piano previsionale del Bilancio di Esercizio da sottoporre all’Ufficio di Presidenza.
Art. 12 – Composizione ed Elezione dell’Ufficio di Presidenza
Nell’espletamento del suo mandato, il Presidente è coadiuvato dall’ Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente stesso e da sette membri, dei quali cinque sono eletti dall’Assemblea e due nominati dal Presidente. L’Assemblea per l’elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza è validamente costituita se è presente la meta più uno degli aventi diritto. Non è ammessa la seconda convocazione. L’elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza avviene con voto limitato a tre preferenze. I candidati devono essere Amministratori di Enti diversi e rappresentare obbligatoriamente tutti i distretti sociosanitari dell’ASL provinciale. Il voto limitato non si applica nel caso di sostituzione durante il triennio di uno dei componenti dell’Ufficio di Presidenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 13 – Competenze dell’ Ufficio di Presidenza
L’ Ufficio di Presidenza è l’organo direttivo dell’Associazione ed esercita le proprie funzioni in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. ln caso di parità prevale il voto del Presidente. L’ Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno o su richiesta di almeno quattro componenti.
In particolare esercita le seguenti funzioni:
- studia e valuta la programmazione dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sociali proposta dalla Regione, dall’ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dalla Conferenza dei Sindaci da qualsiasi altro ente ne abbia titolo e propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti inerenti;
- ricerca e propone agli Associati forme giuridiche ed operative di collaborazione per il miglioramento dei servizi e per il contenimento dei costi gestionali;
- propone all’Assemblea lo schema del Piano Previsionale e del Bilancio d’Esercizio;
- predispone per l’Assemblea la proposta del programma annuale o pluriennale delle attività dell’ Associazione;
- propone eventuali modifiche statutarie;
- cura l’esecuzione di studi e ricerche connesse all’attività degli Associati che non implichino oneri a carico del bilancio, se onerosi la spesa deve essere approvata dall’Assemblea (art.8);
- accerta e propone all’Assemblea i casi di decadenza degli Associati.
Art. 14 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in casa di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri. ln caso di impedimento o assenza contemporanee del Presidente e del Vicepresidente le funzioni, in via d’urgenza, sono svolte dal componente dell’ Ufficio di Presidenza più anziano per età.
Art. 15 – Segretario
Il Presidente, sentito l’ Ufficio di Presidenza, nomina il Segretario dell’ Associazione, che verbalizza le adunanze dell’ Assemblee e dell’Ufficio di Presidenza. Il Segretario collabora con il Presidente nella raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 16 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente ed è scelto fra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni dell’Assemblea e può esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni di natura economica e finanziaria. II Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e provvede, periodicamente, alla verifica dei conti, redigendo apposito verbale. Controlla i bilanci predisposti dall’Ufficio di Presidenza prima della loro presentazione all’Assemblea per I’ approvazione. Qualora il Revisore rilevasse irregolarità amministrative deve riferire all’Assemblea per i provvedimenti del caso. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Amministratore degli Enti Associati. Al Revisore compete il compenso previsto dalla tariffa professionale.
Art. 17 – Esercizio sociale
L’Esercizio Sociale inizia il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 18 – Bilanci
L’ Ufficio di Presidenza esamina il Piano Previsionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno. L’ Ufficio di Presidenza alla fine di ogni esercizio, esamina il Bilancio di Esercizio, che comprende: la Situazione Patrimoniale ed il Conto Economico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile dell’ anno successivo.
Art. 19 – Supporto operativo
Allo scopo di assicurare un costante supporto operativo per lo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione vengono istituiti a cura del Presidente, quali organi consultivi, la Consulta dei Direttori Generali o Direttori Amministrativi e la Consulta del Direttori Sanitari o loro delegati, operanti presso gli Enti associati. l predetti organismi eleggono al proprio interno i rispettivi Coordinatori, che hanno titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea. I Coordinatori hanno altresì titolo a formulare pareri e a proporre suggerimenti, anche scritti, al Presidente in merito alle problematiche dell’Associazione e degli Enti Associati. Possono, inoltre, richiedere al Presidente l’iscrizione all’Ordine del Giorno dell’Ufficio di Presidenza e/o dell’Assemblea di argomenti attinenti il funzionamento delle unità di offerta gestite dagli Associati.
Art. 20 – Scioglimento · Estinzione
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea, presa a maggioranza assoluta degli Associati, che nomina il liquidatore ed in ogni caso con la preventiva approvazione degli organi competenti. L’Associazione cesserà inoltre di pieno diritto per consenso di tutti gli Associati, espresso mediante regolare deliberazione da parte delle rispettive Amministrazioni. L’Associazione verrà ad estinguersi qualora lo scopo per il quale è stata fondata sia divenuto impossibile e ciò anche nel caso di modifiche normative, che incidano sulla struttura degli Enti Associati.
Art. 21 – Liquidatore
Il liquidatore, pagati i debiti dell’Associazione, su conferme deliberazione dell’Assemblea assunta a maggioranza assoluta degli Associati, devolve il patrimonio residuo secondo le norme di legge ed in particolare – sentito ove necessario l’organismo di controllo ex art. 3 comma 190 L 662/96 e ss. mm. ad associazioni operanti nel settore della terza età nel territorio cremonese; in nessun caso il patrimonio residuo potrà essere ripartito tra gli Associati.
Art. 22 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 Dicembre 2000 n 383 e successive modifiche ed integrazioni ed in via residuale quanto disposto dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia, ivi compreso il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Art. 23 Sede Legale
L’Associazione ha la sede legale presse uno degli Enti Associati scelto dall’Assemblea.